Contratto con agenzia immobiliare: incarico, mandato, penale, disdetta

Cosa comporta un contratto con un’agenzia immobiliare? Chi decide di vendere la propria casa ed affidarsi ad un professionista del settore deve firmare un documento di incarico allo stesso. Esistono diversi vantaggi per entrambe le parti, così come degli svantaggi se sussistono delle particolari clausole. Soprattutto però in tutela dei contraenti un contratto prevede una serie di diritti e doveri. Vediamo bene nel dettaglio.

Contratto con agenzia immobiliare, cos’è e quali dati deve contenere

Un contratto con un’agenzia immobiliare è un accordo scritto tra il cliente (venditore o acquirente) e l’agenzia, che conferisce a quest’ultima l’incarico di svolgere una serie di attività finalizzate alla conclusione di una compravendita immobiliare. Il contratto deve contenere almeno i seguenti dati:

  • le generalità delle parti (cliente e agenzia);
  • la descrizione dell’immobile in oggetto (ubicazione, metratura, caratteristiche, prezzo, preferibilmente anche i dati catastali);
  • il tipo di incarico o mandato conferito all’agenzia (esclusivo o non esclusivo);
  • la durata del contratto e le modalità di rinnovo o recesso;
  • la provvigione dovuta all’agenzia in caso di conclusione dell’affare;
  • le eventuali penali previste per inadempimento del cliente;
  • altre eventuali clausole particolari concordate tra le parti.

Il contratto deve essere firmato sia dall’agente immobiliare che dal cliente e da quel momento rappresenta un vincolo legale.

Incarico e mandato all'agenzia immobiliare, di cosa si tratta e in cosa consistono

L’incarico e il mandato all’agenzia immobiliare sono due termini che indicano lo stesso concetto, seppur con lievi differenze: rappresentano la delega che il cliente conferisce all’agenzia per svolgere le attività necessarie alla compravendita di un immobile. Esistono due tipi di incarico o mandato: esclusivo e non esclusivo. Con il primo il venditore si impegna a non affidarsi ad altre agenzie o ad operare in autonomia per la durata del contratto. In tal caso al mediatore spetta di diritto la provvigione concordata anche se l’affare si conclude per il tramite di terzi o per iniziativa del cliente stesso. L’incarico non esclusivo invece lascia libero il venditore di affidarsi contemporaneamente ad altri agenti o di concludere lui stesso la trattativa, senza dover pagare la provvigione all’agenzia incaricata, a meno che l’affare non si concluda per il suo intervento. La scelta tra incarico esclusivo o non esclusivo dipende dalle esigenze personali. In generale, l’esclusività garantisce una maggiore dedizione da parte dell’agenzia, che ha tutto l’interesse a concludere l’affare nel minor tempo possibile. D’altro canto, l’incarico non esclusivo offre al cliente una maggiore libertà di scelta e di negoziazione, e la possibilità di risparmiare sulla provvigione se trova un acquirente in modo autonomo.

Quale è la penale se non si rispetta il contratto tra cliente ed agenzia immobiliare?

Il contratto tra cliente ed agenzia immobiliare è vincolante per entrambe le parti, che devono rispettare le condizioni e gli obblighi stabiliti. Sussistono, cioè, per tutti i contraenti diritti e doveri. In caso di inadempimento da parte del cliente, l’agenzia può pretendere il pagamento di una penale, che deve però essere prevista esplicitamente nel contratto e proporzionata al danno subito. Questa può essere applicata nei seguenti casi:

  • se il cliente recede dal contratto prima della scadenza senza giusta causa;
  • se il cliente viola il mandato esclusivo affidando l’immobile ad altre agenzie o trattando direttamente con terzi;
  • se il cliente rifiuta ingiustificatamente di concludere l’affare con un acquirente o un venditore proposto dall’agenzia;
  • se il cliente fornisce informazioni false o incomplete sull’immobile o sulle sue condizioni economiche.

La penale non può essere applicata nei seguenti casi:

  • se il cliente recede dal contratto per giusta causa (ad esempio, per motivi di salute, familiari, lavorativi);
  • se il cliente non conclude l’affare per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio, per problemi tecnici, legali, burocratici);
  • se l’agenzia non svolge adeguatamente le sue prestazioni (ad esempio, se non pubblicizza l’immobile, se non assiste il cliente nelle fasi della trattativa, se non rispetta i termini del contratto, se il mediatore non opera in modo diligente).

In quali casi si può fare la disdetta di un contratto con un'agenzia immobiliare e con quali modalità?

Il contratto con un’agenzia immobiliare ha una durata stabilita dalle parti, che può variare da pochi mesi a diversi anni e va apposta per iscritto nel documento. Prima di firmare è sempre importante considerare questo aspetto, in relazione ai propri obiettivi. È utile verificare anche che non vi siano clausole di rinnovo automatico. Nel caso queste esistessero, il contratto si rinnoveranno automaticamente per uguali periodi, salvo disdetta da parte di una delle parti. La disdetta deve essere comunicata per iscritto con un preavviso stabilito nel contratto, che solitamente è di 30 o 60 giorni. La disdetta anticipata del contratto prima della scadenza naturale può essere fatta nei seguenti casi:

  • se il cliente ha trovato un acquirente o un venditore autonomamente e non deve pagare la provvigione all’agenzia (solo in caso di mandato non esclusivo);
  • se il cliente ha una giusta causa per recedere dal contratto;
  • se l’agenzia non svolge adeguatamente le sue prestazioni, ovvero per inadempienza;

La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto con una raccomandata con ricevuta di ritorno, motivando le ragioni del recesso. Se la disdetta anticipata non è giustificata, l’agenzia può pretendere il pagamento della penale prevista nel contratto.

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Riepilogo dell'articolo

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